
“CAPORALATO”: DUE PESI e DUE MISURE ….
se le Istituzioni esercitano il ruolo di “Datore del Lavoro”
Scritto da Cristiana Rossi il . Pubblicato in Ordini Professionali e Consulenti.
Lo Stato Moderno, civile e civilizzato combatte lo sfruttamento del lavoro
prevedendo la specifica fattispecie all’art. 603-bis del nostro codice penale.
La norma penale difatti precisa quali siano le condizioni che costituiscono indice di sfruttamento, come qui di seguito più dettagliatamente sottolineate:
a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
b) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Seguendo sempre le previsioni del nostro codice penale, tra le condizioni che costituiscono una specifica aggravante – di particolare interesse in questa sede – è l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Tale fattispecie è talmente grave e dannosa per la collettività – avendo alcuni magistrati ritenuto addirittura non più sufficiente l’applicazione dell’articolo del codice penale sopra citato – al punto da applicare a mio parere in modo sproporzionato l’istituto dell’amministrazione giudiziaria prevista dalla normativa antimafia. Si è quindi gridato a gran voce da parte di numerosi media la disposizione del controllo giudiziario per diverse aziende prestigiose – alcune delle quali orgogliosamente rappresentative del nostro Made in Italy (ved. i casi Alviero Martini, il Gruppo Armani e molti altri nel mondo del lusso) – in forza delle violazioni riscontrate proprio nell’ambito della tutela dei lavoratori e degli ambienti ad essi destinati.
Si tratta quindi di una normativa molto incisiva ed invasiva sebbene applicata nella forma più “blanda” quella del controllo giudiziario, che suscita nell’ideale collettivo non addetto ai lavori l’ideale di un imprenditore talmente “pericoloso socialmente” da richiedere un intervento così incisivo.
Non intendo affatto sminuire la gravità del reato di sfruttamento del lavoro ovvero del caporalato come comunemente definito, ma piuttosto segnalare che è proprio qui che avvien
e un gravissimo cortocircuito poiché lo Stato utilizza due pesi e due misure, punendo giustamente i cittadini imprenditori privati che si approfittano dei lavoratori applicando addirittura misure speciali, ma proteggendo sé stesso quando invece le pubbliche amministrazioni – proprio nel settore dell’antimafia – sfruttano i professionisti di cui si avvalgono per necessità non potendo svolgere direttamente l’attività professionale agli stessi delegata, come fa da numerosi anni l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc).
E ancora, costituisce un ulteriore e gravissimo cortocircuito l’essere nominati dai Magistrati nella qualità di Amministratore Giudiziario per intervenire nelle aziende all’interno delle quali si verificano le condizioni di sfruttamento al fine di riportarle nella legalità, e non essere invece retribuiti per il lavoro prestato in favore dell’Anbsc nell’indifferenza più totale delle pubbliche amministrazioni quali il Ministero dell’Interno deputato ex lege alla vigilanza, ma soprattutto dei Procuratori con particolare riferimento a quelli all’interno del Consiglio Direttivo della stessa e della politica. La stessa Commissione Antimafia ignora con profondo silenzio le richieste di audizione avanzate con la prospettiva di rappresentare rilevanti criticità che inevitabilmente pregiudicano l’efficacia dell’azione di bonifica delle aziende, gravando sul singolo professionista nominato e lasciato completamente da solo a risolvere problematiche varie e gravi che non afferiscono alla propria sfera di interessi personali ma bensì a quella dei soggetti sottoposti alle misure antimafia dall’Autorità Giudiziaria.
Eppure, nel maggio del 2023 la Corte dei Conti aveva segnalato la rilevanza
delle controversie che si instaurano in seguito al mancato riconoscimento del diritto al compenso di questi professionisti che generano per la collettività un ulteriore fonte di spesa per interessi e rivalutazioni, quando invece il pagamento puntuale garantirebbe la copertura ex lege del solo compenso mediante l’impiego delle risorse confiscate.
E viene da domandarsi dove siano finiti tutti quei magistrati che in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario si sono allontanati invocando la Costituzione! Chissà quanti magistrati e quanti funzionari statali aspetterebbero anni e anni, il pagamento della propria retribuzione come invece avviene per i coadiutori Anbsc.
Eppure, rileggendo la Costituzione non mi sembra di aver letto norme specifiche che neghino ai coadiutori dell’Anbsc e alle loro famiglie – come anche agli imprenditori che aspettano i pagamenti dallo Stato da molto tempo – il diritto ad una vita dignitosa inclusa la possibilità di
alimentarsi e sostentarsi ogni giorno.
Nell’indifferenza totale attestata da anni di silenzio, assenza e inerzia di tutti gli apparati statali deputati alla lotta alla criminalità organizzata soprattutto di tipo mafioso nonché al controllo degli stessi – Ministeri Interno, Giustizia, Mef e Magistratura anche contabile – si consuma la peggior versione del reato di sfruttamento dei lavoratori in presenza altresì dell’aggravante specifica di “esporre i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.










